ALBERTO II, Re dei Belgi,
saluta tutti, i presenti e quelli che verranno.
Le Camere hanno adottato e Noi sanzioniamo quanto segue:
Capitolo I
Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge regolamenta una materia concernente l'articolo 78 della Costituzione.
Capitolo II
Sulla classifica
Art. 2
Per classifica si intende l'attribuzione di un grado di protezione attraverso o in virtù della legge ovvero attraverso o in virtù dei trattati o delle convenzioni che vincolano il Belgio.
Art. 3
Possono costituire oggetto di classifica: le informazioni, documenti o dati, il materiale, attrezzature o materie, sotto qualsiasi forma, la cui impropria utilizzazione può arrecare pregiudizio ai seguenti interessi:
a) la difesa dell'integrità del territorio nazionale e dei piani di difesa militare;
b) il compimento delle attività delle forze armate;
c) la sicurezza interna dello Stato, ivi compresi il settore dell'energia nucleare ed il mantenimento dell'ordine democratico e costituzionale;
d) la sicurezza esterna dello Stato e le relazioni internazionali del Belgio;
e) il potenziale scientifico ed economico del Paese;
f) qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato;
g) la sicurezza dei cittadini belgi residenti all'estero;
h) il funzionamento degli organi deliberativi dello Stato.
Art. 4
La classifica indicata all'articolo 3 comprende tre gradi: TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL.
Il grado TRES SECRET viene attribuito nei casi in cui l'utilizzazione impropria può arrecare gravissimo pregiudizio ad uno degli interessi contemplati dall'art. 3.
Il grado SECRET viene attribuito nei casi in cui l'utilizzazione impropria può arrecare grave pregiudizio ad uno degli interessi contemplati dall'art. 3.
Il grado CONFIDENTIEL viene attribuito nei casi in cui l'utilizzazione impropria può arrecare pregiudizio ad uno degli interessi contemplati dall'art. 3.
Con il termine utilizzazione sopraindicato, si intende la conoscenza, la detenzione, la conservazione, l'utilizzazione, il trattamento, la comunicazione, la diffusione, la riproduzione, la trasmissione o il trasporto.
Art. 5
Il grado di classifica è determinato a seconda del contenuto.
Per un insieme composito da classificare, non può essere dato che un solo grado di classifica generale. La classifica dell'insieme dovrà avere almeno lo stesso grado del livello di classifica più elevato delle sue componenti.
L'autorità o la persona designata, secondo quanto sancito dall'art. 7 che stabilisce la classifica, ne stabilisce anche la revisione o la soppressione.
Art. 6
Le informazioni, documenti o dati, il materiale, attrezzature o materie classificate, sotto qualsiasi forma, conservano la classifica che è stata loro attribuita in applicazione di trattati o convenzioni internazionali che vincolano il Belgio.
Il Re stabilisce i rapporti tra i gradi di classifica indicati nell'art. 4 e quelli che derivano da trattati o convenzioni internazionali vincolanti per il Belgio.
Art. 7
Il Re stabilisce i rapporti tra i gradi di classifica, declassifica e protezione di informazioni, documenti, dati, materiale, attrezzature e materie, come le autorità e le persone che possono attribuire gradi di classifica.
Art. 8
Non si può accedere ad informazioni, documenti o dati, a materiale, ad attrezzature o materie classificate se non si è titolari di abilitazione di sicurezza adeguata e se non si ha necessità di venirne a conoscenza o di entrarne in possesso nell'esercizio della propria funzione o attività, senza arrecare pregiudizio alle competenze dell'autorità giudiziaria.
L'accesso a locali, edifici o siti presso i quali vengono conservate informazioni, documenti, dati, materiale, attrezzature e materie classificate possono soggiacere alle medesime condizioni stabilite dalle autorità designate dal Re.
Art. 9
Il livello dell'abilitazione di sicurezza è determinato dal grado di classifica delle informazioni, documenti o dati, del materiale, delle attrezzature o materie cui il titolare dell'abilitazione può avere accesso per espletare la propria attività o funzione.
Art. 10
Le informazioni, documenti o dati, il materiale, le attrezzature o materie classificate non possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 4, se non previa autorizzazione dell'autore della classifica o del suo superiore gerarchico ovvero, nei casi determinati per legge, senza arrecare pregiudizio alle competenze dell'autorità giudiziaria.
Art. 11
Il titolare di un'abilitazione di sicurezza che, nell'esercizio delle sue funzioni, utilizza o lascia utilizzare, ai sensi dell'articolo 4, informazioni, documenti o dati, materiale, attrezzature o materie classificate in modo improprio sarà punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con un'ammenda da cento a cinquemila franchi, ovvero ad una sola di queste pene, a seconda della gravità, anche se tale utilizzazione è diretta conseguenza di negligenza.
Capitolo III
Sulle abilitazioni di sicurezza
Sezione 1a
Disposizioni generali
Art. 12
La presente legge si applica quando si impone il possesso di un'abilitazione di sicurezza nell'interesse della difesa dell'integrità del territorio nazionale, dei piani di difesa militare, del compimento di missioni delle forze armate, della sicurezza interna dello Stato, ivi compreso il settore dell'energia nucleare e il mantenimento dell'ordine democratico e costituzionale, della sicurezza esterna dello Stato e delle relazioni internazionali, del potenziale scientifico o economico del Paese o di qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato, della sicurezza dei cittadini belgi residenti all'estero, o del funzionamento degli organi deliberativi dello Stato, o in applicazione dei trattati internazionali che vincolano il Belgio, l'autorità competente per regolare l'accesso ad un impiego, funzione o grado, ad informazioni, documenti o dati, a materiali, attrezzature o materie classificate, a locali, edifici o siti, ovvero per organizzare la stipulazione o l'esecuzione di un contratto o di un appalto pubblico.
Nei casi stabiliti dal Re, la presente legge si applica alle abilitazioni di sicurezza richieste da persone fisiche o giuridiche che intendano ricevere un'abilitazione di sicurezza allo scopo di accedere all'estero ad informazioni, documenti o dati; a materiali, attrezzature o materie classificate; a locali, edifici o siti, il cui accesso è riservato al titolare di un'abilitazione di sicurezza.
Art. 13
Nella presente legge, si intende per:
1° "ufficiale di sicurezza",
a) il funzionario titolare di un'abilitazione di sicurezza che, in un'amministrazione pubblica, un organismo di interesse pubblico o un'impresa pubblica autonoma che tratta documenti o materiale classificato, viene designato dal Ministro cui l'amministrazione, l'organismo o l'impresa dipendono, al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza;
b) il membro del personale titolare di un'abilitazione di sicurezza appartenente ad un ente giuridico con abilitazione di sicurezza, designato dalla direzione dell'ente stesso al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza;
2° "abilitazione di sicurezza", l'attestazione ufficiale stabilita sulla base delle informazioni acquisite da parte di un Servizio per le informazioni e la sicurezza, secondo la quale può accedere ai dati cui è attribuito un certo grado di riservatezza:
- una persona fisica che presenti garanzie sufficienti per discrezione, lealtà ed integrità;
- una persona giuridica che presenti garanzie sufficienti per mezzi materiali e tecnici, per metodi di protezione utilizzati e per la discrezione, lealtà ed integrità dei suoi organi e degli addetti incaricati di avere accesso a questi dati;
3° "indagine di sicurezza", l'indagine effettuata da un Servizio di informazioni e sicurezza volta a stabilire il rispetto di tutte le condizioni necessarie al rilascio dell'abilitazione di sicurezza, tenuto conto del grado e dell'oggetto dell'abilitazione;
4° "Servizio di informazione e sicurezza", la Sûreté de l'Etat ed il Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces Amées.
Art. 14
Nel quadro di applicabilità della presente legge, possono essere trattati alcuni dati a carattere personale, ivi compresi quelli indicati agli artt. 6 e 8 della legge 8 dicembre 1992, relativa alla protezione della vita privata rispetto al trattamento dei dati a carattere personale.
Art. 15
Il Re designa la o le autorità collegiali competenti per rilasciare o ritirare le abilitazioni di sicurezza. Questa o queste autorità vengono di seguito denominate "l'autorità di sicurezza".
In deroga all'alinea 1, le seguenti autorità possono essere autorizzate dal Re ad espletare competenze attribuite dalla presente legge all'autorità di sicurezza:
1° l'amministratore generale della Sûreté de l'Etat o, in caso di impedimento, l'amministratore generale aggiunto, nei confronti del personale di questo Servizio e dei candidati per un impiego presso questo Servizio;
2° il capo del Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces Armées, o un ufficiale superiore su delega di questi, nei confronti del personale dipendente direttamente dal Ministro della Difesa nazionale e dei candidati per un impiego presso il Ministero della Difesa nazionale.
Sezione 2a
Sulle avvertenze e l'accordo
Art. 16
§ 1. La persona che deve ottenere un'abilitazione di sicurezza viene informata del grado e dell'oggetto dell'abilitazione, nonché del tipo di dati che potranno essere esaminati o verificati al momento dell'indagine di sicurezza, delle modalità di svolgimento di quest'ultima e della durata della validità dell'abilitazione stessa.
E' richiesto il consenso dell'interessato per poter procedere all'indagine di sicurezza necessaria al rilascio dell'abilitazione. Tale consenso è necessario per qualsiasi indagine di sicurezza ulteriore volta a verificare il permanere delle condizioni richieste per il livello iniziale dell'abilitazione. L'interessato è comunque sempre preventivamente avvertito di ciascuna indagine di sicurezza, conformemente al § 1, alinea 1.
Questo consenso può essere negato in quasiasi momento dalla persona interessata che non consenta più di essere oggetto di un'indagine di sicurezza o titolare di un'abilitazione di sicurezza.
Se l'abilitazione è richiesta per l'accesso ad un determinato impiego, funzione o grado, il rifiuto esplicito del candidato o, evenutalmente, il mancato consenso entro 15 giorni a partire dal giorno della ricezione del documento di comunicazione dell'indagine, mette automaticamente fine alla procedura di reclutamento, assunzione, nomina o promozione.
§ 2. Il consenso previsto al § 1 non è richiesto nel caso in cui l'abilitazione di sicurezza è richiesta per l'espletamento di una funzione per la quale l'interessato - in ragione del suo status - può essere designato senza il suo consenso. L'interessato è tuttavia sempre informato preventivamente dell'indagine di sicurezza, conformemente al § 1, alinea 1.
Prima del suo reclutamento o assunzione per un impiego così regolamentato, il candidato deve, per tutto il tempo che mantiene tale status e nel caso in cui debba essere designato per una funzione per la quale è richiesta un'abilitazione di sicurezza, consentire all'effettuazione di indagini di sicurezza, conformemente all'alinea precedente.
§ 3. La comunicazione indicata al § 1, alinea 2, non è richiesta quando si rende necessaria un'ulteriore indagine di sicurezza per verificare le informazioni concernenti fatti gravi in grado di indicare che la persona abilitata non è più in possesso dei requisiti necessari per il livello di abilitazione richiesta.
In questo caso, l'autorità di sicurezza viene subito avvertita.
§ 4. Le persone, dell'età di 18 anni compiuti, che convivono con la persona per la quale è richiesta l'abilitazione di sicurezza, vengono avvertite con le medesime modalità, quando in relazione al grado di abilitazione, devono essere oggetto di un'indagine di sicurezza individuale.
Art. 17
La comunicazione prevista dall'art. 16 viene effettuata per mezzo di consegna all'interessato, da parte dell'ufficiale di sicurezza e con ricevuta di ritorno, di un documento, il cui modello è fissato dal Re, e di un questionario di base. Il documento viene conservato dall'interessato ed il questionario di base, debitamente compilato, viene restituito all'ufficiale di sicurezza, con ricevuta di ritorno.
Il consenso o il mancato consenso previsto all'art. 16 ha luogo con la consegna all'ufficiale di sicurezza, da parte dell'interessato e con ricevuta di ritorno, di un documento il cui modello è fissato dal Re.
La ricevuta di ritorno indicata all'alinea 1, il documento indicato all'alinea 2 ed il questionario di base sono trasmessi dall'ufficiale di sicurezza all'autorità di sicurezza.
Sezione 3a
Sull'indagine di sicurezza
Art. 18
L'indagine di sicurezza viene effettuata da parte di un Servizio di informazione e di sicurezza.
Quando la persona per la quale l'abilitazione di sicurezza è richiesta risiede, transita o soggiorna all'estero, ovvero vi è transitata, vi ha soggiornato o risieduto, il Servizio può richiedere la collaborazione di Servizi competenti del Paese ospite.
Gli agenti dei Servizi esteri della Sûreté de l'Etat ed i membri del Service Général du Renseignement et de la Sécurité incaricati di effettuare le indagini di sicurezza vengono designati rispettivamente dal Ministro della Giustizia, su proposta dell'Amministratore generale della Sûreté de l'Etat, e dal Ministro della Difesa Nazionale, su proposta del Capo del Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces Armées.
Essi ricevono, al momento della designazione, una carta di legittimazione, il cui modello è fissato dal Ministro competente. Questa carta non può essere utilizzata che nel quadro dell'indagine di sicurezza e deve essere immediatamente restituita all'autorità che l'ha rilasciata al momento in cui la designazione di cui all'alinea 3 viene a cessare.
L'ampiezza dell'indagine di sicurezza varia in funzione del grado dell'abilitazione di sicurezza richiesta ed è determinata, per ciascun grado, dal Comitato ministeriale per l'informazione e la sicurezza. In ogni caso, non si può ricorrere a poteri investigativi diversi da quelli previsti dalla presente legge, in particolare dall'art. 19.
La decisione del Comitato ministeriale per l'informazione e la sicurezza è comunicata unicamente agli agenti e ai membri dei Servizi di informazione e di sicurezza, all'autorità di sicurezza, nonché al Comitato permanente R.
Art. 19
Nel quadro delle indagini di sicurezza e unicamente a tale fine, gli agenti ed i membri indicati all'art. 18, alinea 3, oltre alle competenze riconducibili agli articoli 13 e 18 della legge organica del 30 novembre 1998, concernente i Servizi di informazione e sicurezza, nel rispetto dell'art. 2 di questa stessa legge, possono procedere a qualsiasi investigazione e raccogliere tutte le informazioni necessarie all'indagine.
A questo fine, possono, previa presentazione della carta di legittimazione:
1° accedere senza spese, e a qualsiasi livello, al casellario giudiziario e ai registri della popolazione e degli stranieri tenuti dai Comuni, al registro nazionale, al registro d'attesa degli stranieri, nonché ai dati della polizia al momento dell'esecuzione dei controlli d'identità;
2° su presentazione del documento indicato all'art. 17 attestante il consenso o, eventualmente, l'avviso della persona interessata, domandare qualsiasi informazione utile in possesso dei Servizi di polizia;
3° su presentazione del documento indicato al punto 2°, richiedere agli Uffici pubblici, la cui lista è determinata dal Re, la comunicazione di qualsiasi informazione utile in possesso degli Uffici stessi, relativa all'identità o alla solvibilità finanziaria della persona interessata.
Gli Uffici mettono a disposizione, senza spesa, fotocopie, estratti o copie conformi di documenti, atti, registri, libri, nastri magnetici o dischi informatici.
Sono tenuti ad esibire la carta di legittimazione a qualsiasi persona cui viene chiesta la collaborazione nel quadro delle indagini di sicurezza.
Se ne viene fatta richiesta, sono tenuti ad esibire il documento indicato all'art. 17, attestante il consenso della persona oggetto d'indagine, ovvero, quando tale consenso non è richiesto, l'avviso.
Quando l'indagine di sicurezza ha la finalità di ottenere un'abilitazione di sicurezza per un cittadino residente in uno Stato estero, da parte delle autorità competenti di quello Stato nel quadro di accordi di mutua assistenza con il Belgio, agenti e membri sono tenuti ad esibire un documento predisposto dall'autorità di sicurezza, attestante la richiesta di collaborazione dello Stato estero.
Art. 20
Gli agenti e i membri indicati all'art. 18, alinea 3, devono adottare le misure interne necessarie al fine di garantire il carattere riservato dei fatti, atti o informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini di sicurezza.
Art. 21
Salvo il caso in cui l'abilitazione di sicurezza venga richiesta nei loro confronti, le persone di età inferiore a 18 anni, non possono essere oggetto di un'istanza di sicurezza.
Sezione 4a
Sul rilascio e sul ritiro dell'abilitazione di sicurezza
Art. 22
A conclusione dell'indagine di sicurezza, l'autorità di sicurezza delibera con decisione motivata, nei termini fissati dal Re, il rilascio dell'abilitazione di sicurezza richiesta, in base al resoconto dell'indagine di sicurezza sottopostogli dal Servizio d'informazione e di sicurezza che lo ha eseguito.
Se ritiene utile esaminare il resoconto dell'indagine, l'autorità di sicurezza richiede al Servizio di trasmetterle copia integrale del dossier dell'indagine. Essa può ugualmente richiedere al Servizio la trasmissione di qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile per l'esame del resoconto dell'indagine.
La decisione viene notificata per mezzo dell'ufficiale di sicurezza alla persona, fisica o giuridica, per la quale l'abilitazione è richiesta, nei termini fissati dal Re.
L'autorità di sicurezza può ritirare un'abilitazione di sicurezza sulla base delle informazioni presentate dai Servizi di informazione e sicurezza o nel caso indicato all'art. 16, § 1, alinea 3.
La notifica di rigetto di rilascio o di ritiro dell'abilitazione di sicurezza riprende i motivi giustificativi di tale decisione, ad eccezione di qualsiasi informazione la cui comunicazione potrebbe pregiudicare l'integrità del territorio nazionale, i piani di difesa militare, il compimento delle attività delle forze armate, la sicurezza interna dello Stato, ivi compreso il settore dell'energia nucleare, il mantenimento dell'ordine democratico e costituzionale, la sicurezza esterna dello Stato e le relazioni internazionali, il potenziale scientifico ed economico del Paese o qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato, la sicurezza dei cittadini belgi residenti all'estero, il funzionamento degli organi deliberativi dello Stato, la protezione delle risorse ovvero la protezione della vita privata dei terzi.
L'autorità di sicurezza deve prendere le misure interne necessarie al fine di garantire il carattere riservato dei resoconti dell'indagine e, se del caso, dei dossier d'inchiesta.
Capitolo IV
Sul segreto e sulle disposizioni varie e finali
Art. 23
I membri dell'autorità di sicurezza indicati all'art. 15, il personale designato per l'assolvimento di attività particolari e gli ufficiali di sicurezza sono depositari dei segreti di cui vengono a conoscenza in ragione del contributo apportato per poter applicare la presente legge.
L'obbligo al mantenimento del segreto sussiste anche quando cessa il rapporto di collaborazione.
Art. 24
Salvo quanto disposto dall'art. 458 c.p., è punita con la reclusione da 8 giorni ad un anno e con un'ammenda da 100 franchi a 4.000 franchi, ovvero con una solamente di queste pene, qualsiasi persona indicata dall'art. 23 che avrà rivelato un segreto in violazione di questo articolo.
Art. 25
Salvo quando le ragioni per le quali sono state acquisite rimangono attuali e mantiene carattere imperativo la loro tutela, i dati a carattere personale raccolti o ricevuti nel quadro della presente legge vengono distrutti al momento in cui la persona interessata non è più destinataria di indagini di sicurezza.
Salvo quando le ragioni per le quali sono state raccolte continuano ad essere rilevanti ed attuali e la loro tutela mantiene carattere imperativo, i dati raccolti in occasione di indagini di sicurezza concernenti l'art. 12, alinea 2, vengono distrutti allo scadere di un termine di due anni, a far data dalla scadenza di validità dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 26
§ 1. La legge dell'11 aprile 1994 relativa alla pubblicità dell'attività amministrativa non si applica alle informazioni, documenti o dati, al materiale, attrezzature o materie di qualsiasi genere, classificati in applicazione delle disposizioni della presente legge.
§ 2. All'articolo 3, § 3, alinea 1, della legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata rispetto al trattamento dei dati a carattere personale, le parole "e il Service Général du Renseignement et de la Sécurité del Ministero della Difesa Nazionale" sono sostituite dalla parole ", il Service Géneral du Renseignement et de la Sécurité del Ministero della Difesa Nazionale, il Comitato permanente di controllo dei Servizi Informativi, il Servizio per le Indagini di tale Comitato, l'organo per i ricorsi in materia di abilitazioni di sicurezza e l'autorità di sicurezza, indicata dall'articolo 15 della legge 11 dicembre 1998, relativa alla classificazione e alle abilitazioni di sicurezza".
Art. 27
L'art. 16, § 2, alinea 2, non si applica alle persone assunte o incaricate prima dell'entrata in vigore di questa disposizione.
Art. 28
Le ordinanze reali di esecuzione della presente legge vengono rese sentito il parere del Comitato ministeriale per l'informazione e la sicurezza.
Art. 29
Il Re stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.
Promulghiamo la presente legge, ordiniamo che vi venga apposto il sigillo di Stato e venga pubblicata sul Moniteur Belge.
Data a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.
ALBERT
Per il Re:
Il Vice Primo Ministro,
Ministro della Difesa Nazionale, incaricato per l'Energia,
J.P. PONCELET
Il Ministro della Giustizia,
T. VAN PARYS
Suggellata dal sigillo di Stato:
Il ministro della Giustizia,
T. VAN PARYS
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